Il testo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019, ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali.
Le novità più innovative definite dal Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 entreranno in vigore il 15 agosto 2020, mentre alcune modifiche al codice civile sono già entrate in vigore.
Uno dei principali obiettivi è sicuramente la messa a punto di strumenti che consentano una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese al fine di evitare l’insorgere di crisi irreversibili e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa.

La riforma prevede le seguenti modifiche alla legge fallimentare:
• si sostituisce il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” analogamente a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare l’onta sociale e personale che si accompagna alla parola “fallito”;
• si introduce un sistema di allerta allo scopo di consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e si dà priorità alla continuità aziendale favorendo proposte che comportino il superamento della crisi;
• si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
• si semplificano le disposizioni in materia concorsuale;
• si prevede la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure concorsuali;
• si istituisce presso il Ministero della Giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
• si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dei dipendenti.

Al fine di consentire una pronta emersione dello stato di crisi, l’imprenditore dovrà adottare un assetto organizzativo adeguato ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione delle idonee iniziative. Tutte le imprese dovranno quindi dotarsi di sistemi informativi e di adeguate piattaforme per poter avere un controllo di gestione dei flussi di cassa, un budget e un piano d’impresa che permettano di rilevare eventuali segnali di crisi e impostare una strategia per riportare in equilibrio economico, patrimoniale e/o finanziario la propria azienda, anche con un apposito piano di risanamento. Questa modifica, è già entrata in vigore.

Se la società è a responsabilità limitata o cooperativa, diventa inoltre necessario nominare un organo di controllo o un revisore, nel caso in cui, negli ultimi due esercizi consecutivi precedenti, viene superato uno dei seguenti limiti:
• il totale dell’attivo dello stato patrimoniale è maggiore di 2 milioni di euro;
• i ricavi delle vendite e delle prestazioni superano i 2 milioni di euro;
• i dipendenti occupati in media durante l’esercizio superano le 10 unità.

In caso di difficoltà dell’impresa, l’imprenditore deve “Attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” (Art 374.2).
Questo significa che, se l’imprenditore non riesce a riportare in equilibrio l’azienda sia operando da solo, sia ricorrendo a esperti specializzati, potrebbe scattare la Procedura di Allerta, una procedura volta a trovare un accordo tra i creditori senza che la crisi sfoci in un’insolvenza.

Leggi l’approfondimento completo (Cerved): https://know.cerved.com/tool-educational/riforma-crisi-dimpresa-cosa-cambia/

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